CAPO II
APPROVAZIONE DELLE COMPETIZIONI - ISCRIZIONI
Articolo 8 - Approvazione federale
1. Per organizzare competizioni federali, gli affiliati devono richiedere ed ottenere la preventiva approvazione della
F.I.T.
2. L’autorizzazione, che viene concessa solo per le competizioni indicate nel presente regolamento, deve essere richiesta
per ciascun tipo di manifestazione, anche se programmata in contemporanea nello stesso impianto.
3. Gli affiliati organizzatori ed i partecipanti sono tenuti alla stretta osservanza dei Regolamenti federali e delle Regole
di gioco (tennis o beach tennis o paddle o tennis in carrozzina).
4. Gli affiliati organizzatori debbono mettere a disposizione degli ufficiali di gara una postazione (computer, stampante,
collegamento internet) per la redazione e l’invio telematico della documentazione; a tale scopo, per un’applicazione pro-
gressiva della norma, il Consiglio federale delibera a quali tipologie di gare l’obbligo si applica, costituendo infrazione di-
sciplinare la sua violazione.
5. La partecipazione di tesserati a competizioni non autorizzate costituisce infrazione disciplinare, salvo che si tratti di
tornei o campionati sociali, per i quali l’autorizzazione non è obbligatoria.
Articolo 9 - Modalità per l'approvazione
1. Per ottenere l’approvazione delle competizioni, occorre farne domanda alla quale vanno allegate:
a) la tassa di approvazione, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio federale;
b) la bozza del programma-regolamento della manifestazione in quattro esemplari (un esempio del quale è riportato
nell’Allegato n. 1 in calce al presente regolamento);
c) la richiesta di designazione degli Ufficiali di gara da parte degli organi di settore;
d) la dichiarazione della disponibilità della postazione informatica per gli ufficiali di gara, limitatamente alle gare per le
quali il Consiglio federale ne abbia deliberato l’obbligatorietà.
2. La domanda dell'approvazione, inoltrata sempre tramite il Comitato regionale competente dall’affiliato che organizza
la prova, deve essere indirizzata almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione:
a) al Consiglio federale, sentiti i rispettivi comitati di settore,
1) per le competizioni internazionali, di ogni settore;
2) per le seguenti competizioni di tennis
(1) nazionali di prima o di seconda categoria,
(2) open equiparate,
REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO – edizione 2013
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(3) giovanili nazionali;
(4) circuiti nazionali (ossia che si svolgono in regioni diverse) di tornei per tesserati di qualunque classifica o
settore di età ed i circuiti regionali (ossia che si svolgono in una sola regione) di tornei per tesserati di prima
o di seconda categoria,
(5) manifestazioni atipiche;
b) al Comitato regionale competente per ogni altra competizione di tennis;
c) al Comitato regionale competente ovvero, per delega dello stesso ai fiduciari regionali o provinciali del beach tennis,
per le altre competizioni di beach tennis;
d) al Comitato per il paddle ovvero, per delega dello stesso, ai fiduciari regionali o provinciali del paddle, per le altre
competizioni di paddle;
e) al Comitato per il tennis in carrozzina ovvero, per delega dello stesso, al Comitato regionale competente, per le altre
competizioni di tennis in carrozzina.
3. La competenza all'approvazione, da parte del Comitato regionale, limitatamente a quelle che si svolgono nell'ambito
della regione, permane anche quando le suddette competizioni siano inserite in circuiti nazionali.
4. L'affiliato organizzatore può diffondere il programma-regolamento della manifestazione soltanto dopo l'approvazione
federale.
5. Le quattro copie del programma-regolamento sono destinate: la prima alla segreteria federale o al Comitato del setto-
re, la seconda all’organo periferico (Comitato regionale o delegato o fiduciario), la terza e la quarta all'affiliato organizza-
tore; di queste due copie con l'approvazione federale, una è per gli atti dell’affiliato ed una deve essere visibilmente affissa
per tutta la durata della manifestazione.
6. Modalità e termini particolari possono essere previsti per le singole discipline nel libro secondo del presente regola-
mento.
Articolo 10 – Modalità per l’iscrizione
1. L'iscrizione deve pervenire in forma scritta (posta ordinaria o elettronica, fax od altro) entro le ore dodici del secondo
giorno antecedente l'inizio della gara alla quale il giocatore intende iscriversi e deve essere effettuata con le modalità stabi-
lite nel programma-regolamento della manifestazione.
2. Gli affiliati organizzatori della manifestazione hanno facoltà di accettare, a proprio rischio, iscrizioni presentate in
forme e modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. L’iscrizione non è valida se il giocatore comunque non ha contestualmente indicato:
a) generalità complete, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica o numero telefonico a cui può essere reperito;
b) affiliato di appartenenza, classifica attuale e numero della tessera federale agonistica valevole per l'anno in corso;
c) la data di nascita (solo per le gare giovanili e veterani);
d) gare a cui intende partecipare.
4. L'iscrizione, comunque effettuata, non può essere revocata dopo la chiusura delle iscrizioni ed obbliga il giocatore a
partecipare alla manifestazione ed a pagare quanto dovuto.
5. Dopo il termine di scadenza, le iscrizioni possono essere accettate dal Giudice arbitro, con il consenso dell’affiliato
organizzatore:
a) fino alla compilazione del tabellone, se la classifica del giocatore è compatibile con il tabellone a cui intende parteci-
pare;
b) con le seguenti limitazioni, se il tabellone è già stato compilato:
1) in numero non superiore a quello degli aspèttiti;
2) se la classifica del giocatore non è superiore a quella degli aspèttiti;
3) se non è ancora iniziato alcun incontro del tabellone a cui si iscrive.
6. Per l'inserimento di tali giocatori si osservano le seguenti disposizioni:
a) se il loro numero è inferiore o pari al numero degli aspèttiti non teste di serie, si inseriscono accoppiandoli con tali a-
spèttiti, che vengono retrocessi al turno precedente, iniziando dalle posizioni di numerazione più elevata;
b) se il loro numero è superiore al numero degli aspèttiti non teste di serie, i successivi inserimenti proseguono con ac-
coppiamento alle teste di serie, iniziando da quelle di numerazione più elevata.
7. Per le gare di doppio possono essere incluse nel tabellone solo coppie complete, secondo le norme che precedono.
8. Il rifiuto di accettazione di un’iscrizione tardiva non deve essere motivato ed è inappellabile.