otello69 ha scritto: Mi viene in mente una possibile spiegazione. Se non ricordo male le classifiche di metà anno diventano valide dalla pubblicazione sul sito federtennis. Con il casino delle rettifiche (poichè erano stati fatti errori) è possibile che sia stata posticipata la data di validità e che il torneo, benchè iniziato in luglio, sia cmq partito prima di tale data
Otello hai ragione le classifiche diventano operative dalla loro pubblicazione e quest'anno con il casino dell'errore nel determinarle la 2a pubblicazione è avvenuta l'8 luglio .
A partire da tale data i tornei si dovevano svolgere con le nuove classifiche.
Il giocatore se si è iscritto dopo tale data con la vecchia classifica è stato fortunato che il G.A. non lo abbia estromesso perchè probabilmente non ha adottato il nuovo sistema di gestione dei Tornei denominato SGAT, sistema che confronta l'elenco iscritti con il database FIT degli atleti cheverifica anche la classifica .
Non avendo usato tale procedura ma affidandosi alla esibizione di rito della Tessera è stato sicuramente ingannato, ed una volta compilato il tabellone ed anche giocato il match nessun ricorso al G.A. diventa amissibile. La regola generale per recepire un ricorso dice che il fatto a cui si riferisce il ricorso deve essere avvenuto da non più di mezzora .
Art. 3 - Obbligo di denuncia e collaborazione
1. Gli organi federali e gli Ufficiali di gara sono tenuti a segnalare agli organi di giustizia le violazioni dello
Statuto e dei regolamenti e gli atti di scorrettezza sportiva che siano venuti a loro conoscenza nell'ambito delle
rispettive attività istituzionali.
2. Chiunque altro, anche non tesserato, abbia notizia di un’infrazione disciplinare prevista e punita da questo
Regolamento può farne denuncia al Procuratore federale, ad un Giudice sportivo regionale oppure al Giudice
sportivo nazionale.
3. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal
denunciante; nella stessa vanno esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché le generalità del tesserato
indicato come colui che ha commesso l'infrazione, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
4. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti a collaborare con gli organi di giustizia, assolvendo alle richieste che dagli
stessi pervengano.
Art. 9 - Frode sportiva
1. Costituisce frode sportiva ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o
documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione all'attività agonistica federale.
2. Commette frode sportiva anche chi tende ad eludere con le medesime modalità norme per l'affiliazione o la
riaffiliazione ovvero per la partecipazione alle assemblee federali ovvero per l'assunzione di incarichi federali.
3. Commette inoltre frode sportiva il Presidente dell’Affiliato che renda dichiarazione mendace circa il numero
degli associati e degli altri soggetti al tesseramento, ledendo in tal modo gli interessi economici e patrimoniali
della F.I.T.; l’eventuale accordo, intervenuto nel corso delle indagini tra la F.I.T. e l’incolpato e volto al
ravvedimento operoso per l’infedele tesseramento dei soci, comporta l’esclusione della punibilità dell’incolpato,
applicabile una sola volta.
4. Commette altresì frode sportiva, in ogni caso, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, nell'ambito di ogni attività federale.
5. La frode sportiva è punibile per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi fino
alla radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e
da quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
6. La frode sportiva è punibile per l’affiliato, il cui presidente renda dichiarazione mendace circa il numero degli
associati e degli altri soggetti al tesseramento, con la retrocessione di tutte le squadre nell’ultima divisione
regionale della serie D del Campionato degli affiliati.
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7. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di una frode sportiva, che sia stata commessa o che sia
sul punto di essere commessa, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.
Art. 10 - Illecito sportivo
1. Commette illecito sportivo chiunque compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica.
2. Commettono inoltre illecito sportivo il tesserato che scommette, direttamente od indirettamente, sul risultato di
gare alle quali partecipi a qualsiasi titolo e comunque il tesserato che approfitti di informazioni privilegiate
nell’ambito delle attività che svolge, nonché l’atleta che, disputando tornei dei circuiti internazionali ITF, ATP e
WTA, direttamente od indirettamente, scommette sulle gare di tali competizioni.
3. L'illecito sportivo è punito per il tesserato con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre mesi fino alla
radiazione e per l'affiliato responsabile con sanzione pecuniaria e con l'esclusione dal Campionato in corso e da
quelli successivi, con il minimo di uno ed il massimo di quattro.
4. Gli affiliati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri tesserati e, salvo che venga
provata la loro assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'affiliato o dei
propri tesserati, da altri soggetti.
5. Il tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi, che siano stati compiuti o che siano
sul punto di essere compiuti, deve informare l'affiliato di appartenenza ed il Procuratore federale.Le normative di riferimento sono tratte da REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA:
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